IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto  30  ottobre  1933,  n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16
novembre  1939,  n.  1889,  e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.
103;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad assumere il patrocinio del R.I.D. (Registro italiano dighe);
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di  concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza  e  la difesa del R.I.D. (Registro italiano dighe) nei
giudizi  attivi  e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 settembre 2003

         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

                Il Ministro della giustizia: Castelli

         Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 202